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[1]La pena stabilita dal penultimo capoverso dell'articolo 110 della Legge di registro sara' applicabile anche alla mancanza od inesattezza di ogni iscrizione a repertorio di taluna delle indicazioni prescritte dai n. 2, 3, 4 e 5 del successivo articolo 111.
[2]Sotto la indicazione di data dell'atto, voluta dal succitato n. 2, e' compresa anche la designazione del luogo ove l'atto e' stato stipulato.
Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009
