Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1868
Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009. 135 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il termine per la registrazione di tutti indistintamente gli atti d'usciere sara' di 20 giorni dalla data dell'atto.
tolto: E' fatta eccezione per le notificazioni delle comparse, le quali dovranno essere munite delle marche prescritte entro tre giorni da quello in cui sono state eseguite.
tolto: La omessa o ritardata presentazione al cancelliere dei suddetti atti d'usciere per l'apposizione delle prescritte marche, fara' luogo all'applicazione a carico dell'usciere della pena pecuniaria stabilita dall'articolo 93 della Legge di registro.
tolto: Potranno pero' le citazioni e gli altri atti essere compilati in carta bollata del valore doppio di quello che e' prescritto per i rispettivi Tribunali, innanzi ai quali si fa l'atto, ed in tal caso saranno esenti dalla registrazione, ma avranno il semplice visto del cancelliere, apposto a cura dell'usciere, della parte o del procuratore prima della loro notificazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1868-07-19;4480~art5 · fonte del testo
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