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Tutte le tasse stabilite, aumentate o ridotte con la presente Legge, le quali sieno individualmente superiori a centesimi 10, sono soggette all'aumento del decimo a titolo di sovr'imposta di guerra, a norma delle Leggi 5 e 9 luglio 1859, n. 3482 e 3487, 5 dicembre 1861, n. 362, e 14 agosto 1862, n. 762. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 agosto 1870, n. 5784
1La L. 11 agosto 1870, n. 5784 ha disposto (con l'art. 1, comma 1 dell'Allegato M) che "E' portato al 20 per cento l'aumento a titolo di sovrimposta, stabilito sulle tasse di che nelle Leggi 21 aprile 1862, n. 587; 6 maggio 1862, n. 593; 11 maggio 1865, n. 2276, art. 10; 14 luglio 1866, n. 3121 e 3122; 28 dicembre 1867, n. 4137, art. 9; 19 luglio 1868, n. 4480".
Regio Decreto 25 novembre 1870, n. 6057
2Il Regio Decreto 25 novembre 1870, n. 6057, nel modificare l'art. 4, comma 1 dell'Allegato M della L. 11 agosto 1870, n. 5784, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1 del Regolamento) che "La Legge 11 agosto 1870, n. 5784, nel suo allegato M, andra' in osservanza col 1° gennaio 1871".
Testo in vigore dal 28 agosto 1870 al 16 dicembre 2009
