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Tutte le tasse stabilite, aumentate o ridotte con la presente Legge, le quali sieno individualmente superiori a centesimi 10, sono soggette all'aumento del decimo a titolo di sovr'imposta di guerra, a norma delle Leggi 5 e 9 luglio 1859, n. 3482 e 3487, 5 dicembre 1861, n. 362, e 14 agosto 1862, n. 762.
Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 28 agosto 1870
