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[1]Ai n. 4 e 5 dell'articolo 66 e' sostituito il seguente:
[2]«Le sentenze, le omologazioni dei concordati, i decreti, i provvedimenti, i processi verbali ed ogni altro atto relativo alla istruzione della causa che emana dalle Corti, dai Tribunali e dalle Preture, ovvero dalle cancellerie rispettive, nella materia contenziosa civile e commerciale, i decreti ed i provvedimenti che rendono esecutive le sentenze degli arbitri a de' Tribunali esteri.» L'articolo 67 e' soppresso.
Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009
