Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1874 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]((Per la circolazione e negoziazione di cui possono essere suscettibili le cartelle, i certificati, le obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie o denominazione, da chiunque emessi, tanto provvisori che definitivi, sia nominativi che al portatore, e comunque la negoziazione di questi titoli non possa operarsi colla semplice tradizione, ovvero i titoli sieno emessi a nome di Societa' non peranco costituite, e' dovuta una tassa annuale nella misura di lire una per ogni migliaio di lire. Sono eccettuati da questa disposizione i libretti e le ricevute di che nell'articolo 21, n. 29, della Legge sul bollo, le cambiali, i recapiti di commercio ed i biglietti indicati negli articoli 24 e 26 della presente legge, i titoli del debito Pubblico dello Stato, i Buoni del Tesoro e le azioni nominative delle Banche popolari e altre Societa' cooperative che individualmente abbiano un valore nominale non superiore a lire cento, e finche' il capitale sociale non superi le lire 50 mila.

[2]Sono parimente esenti da questa tassa le azioni e le obbligazioni delle Societa' estere ammesse a fare operazioni nel Regno, e le cartelle di credito fondiario italiano per le quali e' provvisto colla prestazione dei centesimi 15 per cento annui, a forma della Legge 14 giugno 1866.

[3]La tassa sara' liquidata sul valore dei titoli al corso medio di Borsa dell'anno precedente, o di quel minore tempo da cui dati l'emissione, detratte le somme che di semestre in semestre si giustificheranno tuttora dovute per la liberazione dei titoli.

[4]Quando si tratti di titoli non quotati alla Borsa nell'anno precedente, o nel minore tempo da cui dati la loro emissione, la liquidazione della tassa si fara' in base di un certificato peritale di un sindacato di pubblici mediatori presso una delle Borse di commercio del Regno, e, quando questo non venga esibito nel termine di giorni 20 dall'intimazione, si fara' sul loro valore nominale, salva la detrazione predetta.

[5]La frazione di un migliaio che risultasse dall'addizione complessiva del valore dei singoli titoli sara' considerata come un migliaio completo)).

Testo in vigore dal 1 luglio 1874 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1874

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1868 al 1 luglio 1874. 119 parole tolte, 239 parole aggiunte in 6 capoversi.

Per la circolazione tolto: o aggiunto: e negoziazione di cui possono essere suscettibili le cartelle, i certificati, le obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie aggiunto: o denominazione, da chiunque emessi, tanto tolto: provvisorii aggiunto: provvisori che definitivi, sia nominativi che al portatore tolto: ( eccettuatiaggiunto: , e comunque la negoziazione di questi titoli non possa operarsi colla semplice tradizione, ovvero i titoli sieno emessi a nome di Societa' non peranco costituite, e' dovuta una tassa annuale nella misura di lire una per ogni migliaio di lire. Sono eccettuati da questa disposizione i libretti e le ricevute di tolto: cui al numero 29 dell'articolo 21 aggiunto: che nell'articolo 21, n. 29, della Legge sul bollo, tolto: i biglietti e recapiti aggiunto: le cambiali, i recapiti di commercio ed i biglietti indicati negli articoli 24 e 26 della presente tolto: Legge aggiunto: legge, i titoli del debito tolto: pubblico aggiunto: Pubblico dello Stato, i Buoni del Tesorotolto: , aggiunto: e le azioni nominative delle Banche popolari e tolto: delle altre Societa' cooperative che individualmente abbiano un valore nominale non superiore a lire cento, e finche' il capitale sociale non superi le lire tolto: 30,000), e' dovuta una tassa annuale nella misura di quella graduale stabilita dall'articolo 8 della Legge sul bollo, colla riduzione di un terzo aggiunto: 50 mila.

aggiunto: Sono parimente esenti da questa tassa le azioni e le obbligazioni delle Societa' estere ammesse a fare operazioni nel Regno, e le cartelle di credito fondiario italiano per le quali e' provvisto colla prestazione dei centesimi 15 per cento annui, a forma della Legge 14 giugno 1866.

La tassa sara' liquidata sul valore tolto: effettivo dei titoli, risultante dalla media del loro corso legale durante l'anno precedente nel luogo della loro emissione aggiunto: dei titoli al corso medio di Borsa dell'anno precedente, o di quel minore tempo da cui dati l'emissione, detratte le somme che di semestre in semestre si giustificheranno tuttora dovute per la liberazione dei titoli.

tolto: Per le frazioni del valore imponibile si osserveranno le disposizioni dell'articolo 10 di detta Legge sul bollo.

tolto: I titoli che nell'anno precedente non hanno avuto corso legale, saranno valutati in base alla dichiarazione delle Societa', Istituti di credito, Provincie, Comuni, Stabilimenti ed altre Amministrazioni che li hanno emessi, salvo il diritto agli Agenti finanziari di constatarne in altro modo il valoreaggiunto: Quando si tratti di titoli non quotati alla Borsa nell'anno precedente, o nel minore tempo da cui dati la loro emissione, la liquidazione della tassa si fara' in base di un certificato peritale di un sindacato di pubblici mediatori presso una delle Borse di commercio del Regno, e, quando questo non venga esibito nel termine di giorni 20 dall'intimazione, si fara' sul loro valore nominale, salva la detrazione predetta.

aggiunto: La frazione di un migliaio che risultasse dall'addizione complessiva del valore dei singoli titoli sara' considerata come un migliaio completo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1868-07-19;4480~art28 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari