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[1]Per la circolazione o negoziazione di cui possono essere suscettibili le cartelle, i certificati, le obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie, da chiunque emessi, tanto provvisorii che definitivi, sia nominativi che al portatore (eccettuati i libretti e le ricevute di cui al numero 29 dell'articolo 21 della Legge sul bollo, i biglietti e recapiti indicati negli articoli 24 e 26 della presente Legge, i titoli del debito pubblico dello Stato, i Buoni del Tesoro, le azioni nominative delle Banche popolari e delle altre Societa' cooperative che individualmente abbiano un valore nominale non superiore a lire cento, e finche' il capitale sociale non superi le lire 30,000), e' dovuta una tassa annuale nella misura di quella graduale stabilita dall'articolo 8 della Legge sul bollo, colla riduzione di un terzo.
[2]La tassa sara' liquidata sul valore effettivo dei titoli, risultante dalla media del loro corso legale durante l'anno precedente nel luogo della loro emissione.
[3]Per le frazioni del valore imponibile si osserveranno le disposizioni dell'articolo 10 di detta Legge sul bollo.
[4]I titoli che nell'anno precedente non hanno avuto corso legale, saranno valutati in base alla dichiarazione delle Societa', Istituti di credito, Provincie, Comuni, Stabilimenti ed altre Amministrazioni che li hanno emessi, salvo il diritto agli Agenti finanziari di constatarne in altro modo il valore.
Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 1 luglio 1874
