Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1874 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il procedimento della stima, di che all'articolo 23 e seguenti della citata Legge, potra' aver luogo anche per gl'immobili trasferiti a titolo oneroso, qualora il prezzo o correspettivo enunciato nell'atto sia inferiore di un quarto al multiplo sopraindicato dell'imposta di cui sono gravati gl'immobili che sono subbietto del trasferimento, e questo non sia seguito all'asta pubblica.

[2]Non avra' pero' luogo il procedimento di stima quando il contribuente paghi la tassa in ragione del risultato del multiplo medesimo. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 giugno 1874, n. 1947

3

La L. 8 giugno 1874, n. 1947 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera B)) che "All'articolo 23 del Decreto summentovato, ed agli articoli 1 e 2 della Legge 19 luglio 1868, viene surrogato il seguente: «Art. 23. Le tasse proporzionali di trasferimento e quelle graduali sono commisurate sul valore venale dei beni in comune commercio. «Per istabilire il valore in comune commercio degli immobili si dovra' avere riguardo principalmente alle alienazioni, divisioni o stime giudiziarie degli immobili medesimi anteriori di non oltre un quinquennio, alle locazioni degli stessi immobili, tenuto conto della proporzione esistente nelle diverse localita' tra il valore in comune commercio e quello locativo, ed ai risultamenti delle alienazioni o locazioni di altri immobili posti nelle stesse localita' ed in analoghe condizioni. «Nella liquidazione di dette tasse proporzionali e graduali si osserveranno le seguenti norme: «1 Se dall'atto, contratto o denuncia emerge il valore, il prezzo od il correspettivo del trasferimento o gli elementi necessari per determinarlo, la tassa sara' percetta sul prezzo o correspettivo dichiarato o determinato, salvo il disposto del seguente articolo 24. «2 Se l'atto, contratto o denuncia da registrarsi non esprime il valore sul quale deve liquidarsi la tassa proporzionale o graduale, o non contiene gli elementi da cui quel valore possa desumersi, le parti, o una di esse, o colui che richiede la registrazione, ovvero i pubblici Funzionari, obbligati alla medesima, dovranno supplire con una dichiarazione estimativa da essi sottoscritta giusta la quale la tassa sara' liquidata e riscossa. In caso di rifiuto a fare la dichiarazione di valore, o a presentare la denunzia o l''atto da registrarsi il ricevitore fara' una dichiarazione d'ufficio, e giusta la medesima sara' liquidata e riscossa la tassa proporzionale o graduale, contribuente che si creda gravato potra' dopo il pagamento promuovere, quanto agli immobili, il giudizio di stima. Nelle alienazioni d'immobili il cui prezzo o correspettivo debba essere ulteriormente liquidato o accertato, la tassa sara' provvisoriamente riscossa sul valore dichiarato dalle parti, e si fara' luogo a supplemento o restituzione purche' ne sia fatta domanda entro sei mesi dal giorno in cui sara' denunciato al Ricevitore o da questi verra' altrimenti constatato l'accertamento o la liquidazione del prezzo. «3° Se si tratta di mobili, la tassa si applichera' al valore dichiarato oppure a quello risultante da inventario con stima, o da contrattazione dei mobili stessi, anteriori di non piu' di sei mesi. «4° Ove infine si trattasse di derrate o merci o generi di commercio, la tassa sara' applicata sul valore risultante dalle mercuriali, dalle scritture o libri delle Camere di commercio e d'arti, o da quelle dei mediatori o sensali, prendendo per base la mercuriale o le contrattazioni piu' prossime al giorno del contratto o trasferimento che devesi tassare»".

Testo in vigore dal 1 luglio 1874 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1874

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1868 al 1 luglio 1874.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 giugno 1874, n. 1947

    La L. 8 giugno 1874, n. 1947 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera B)) che "All'articolo 23 del Decreto summentovato, ed agli articoli 1 e 2 della Legge 19 luglio 1868, viene surrogato il seguente: «Art. 23. Le tasse proporzionali di trasferimento e quelle graduali sono commisurate sul valore venale dei beni in comune commercio. «Per istabilire il valore in comune commercio degli immobili si dovra' avere riguardo principalmente alle alienazioni, divisioni o stime giudiziarie degli immobili medesimi anteriori di non oltre un quinquennio, alle locazioni degli stessi immobili, tenuto conto della proporzione esistente nelle diverse localita' tra il valore in comune commercio e quello locativo, ed ai risultamenti delle alienazioni o locazioni di altri immobili posti nelle stesse localita' ed in analoghe condizioni. «Nella liquidazione di dette tasse proporzionali e graduali si osserveranno le seguenti norme: «1 Se dall'atto, contratto o denuncia emerge il valore, il prezzo od il correspettivo del trasferimento o gli elementi necessari per determinarlo, la tassa sara' percetta sul prezzo o correspettivo dichiarato o determinato, salvo il disposto del seguente articolo 24. «2 Se l'atto, contratto o denuncia da registrarsi non esprime il valore sul quale deve liquidarsi la tassa proporzionale o graduale, o non contiene gli elementi da cui quel valore possa desumersi, le parti, o una di esse, o colui che richiede la registrazione, ovvero i pubblici Funzionari, obbligati alla medesima, dovranno supplire con una dichiarazione estimativa da essi sottoscritta giusta la quale la tassa sara' liquidata e riscossa. In caso di rifiuto a fare la dichiarazione di valore, o a presentare la denunzia o l''atto da registrarsi il ricevitore fara' una dichiarazione d'ufficio, e giusta la medesima sara' liquidata e riscossa la tassa proporzionale o graduale, contribuente che si creda gravato potra' dopo il pagamento promuovere, quanto agli immobili, il giudizio di stima. Nelle alienazioni d'immobili il cui prezzo o correspettivo debba essere ulteriormente liquidato o accertato, la tassa sara' provvisoriamente riscossa sul valore dichiarato dalle parti, e si fara' luogo a supplemento o restituzione purche' ne sia fatta domanda entro sei mesi dal giorno in cui sara' denunciato al Ricevitore o da questi verra' altrimenti constatato l'accertamento o la liquidazione del prezzo. «3° Se si tratta di mobili, la tassa si applichera' al valore dichiarato oppure a quello risultante da inventario con stima, o da contrattazione dei mobili stessi, anteriori di non piu' di sei mesi. «4° Ove infine si trattasse di derrate o merci o generi di commercio, la tassa sara' applicata sul valore risultante dalle mercuriali, dalle scritture o libri delle Camere di commercio e d'arti, o da quelle dei mediatori o sensali, prendendo per base la mercuriale o le contrattazioni piu' prossime al giorno del contratto o trasferimento che devesi tassare»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1868-07-19;4480~art2 · fonte del testo

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