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[1]Il procedimento della stima, di che all'articolo 23 e seguenti della citata Legge, potra' aver luogo anche per gl'immobili trasferiti a titolo oneroso, qualora il prezzo o correspettivo enunciato nell'atto sia inferiore di un quarto al multiplo sopraindicato dell'imposta di cui sono gravati gl'immobili che sono subbietto del trasferimento, e questo non sia seguito all'asta pubblica.
[2]Non avra' pero' luogo il procedimento di stima quando il contribuente paghi la tassa in ragione del risultato del multiplo medesimo.
Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 1 luglio 1874
