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[1]Non potra' l'Amministrazione essere condannata al rimborso delle spese di lite in favore della parte avversaria, quando l'azione giudiziaria sia stata promossa senza prima presentare domanda in via amministrativa, e senza che siano trascorsi quaranta giorni da questa presentazione.
[2]Facendosi luogo alla piena accoglienza della domanda presentata in via amministrativa, dovra' restituirsi alle parti la tassa di bollo del relativo ricorso.
Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009
