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[1]Nel caso di perdita di un certificato d'iscrizione nominativa, il titolare od il suo legittimo rappresentante puo' ottenere la sospensione del pagamento ed il rilascio di un nuovo certificato, presentandone dimanda con firma debitamente autenticata, e colla esibizione di elementi e di documenti atti a fornire una prova sommaria del fatto allegato.

[2]L'Amministrazione del Debito pubblico ne fara' pubblicare avviso tre volte nel Giornale Uffiziale del Regno e nelle Borse di commercio.

[3]Il nuovo certificato sara' rilasciato sei mesi dopo la prima pubblicazione, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni.

[4]Contemporaneamente al rilascio del nuovo certificato, sara' dichiarato l'annullamento del certificato precedente.

Testo in vigore dal 24 luglio 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-10;94~art31 · fonte del testo

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