Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1861
Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1861 al 16 dicembre 2009. 104 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Nel caso di perdita di un certificato d'iscrizione nominativa, il titolare od il suo legittimo rappresentante puo' ottenere la sospensione del pagamento ed il rilascio di un nuovo certificato, presentandone dimanda con firma debitamente autenticata, e colla esibizione di elementi e di documenti atti a fornire una prova sommaria del fatto allegato.
tolto: L'Amministrazione del Debito pubblico ne fara' pubblicare avviso tre volte nel Giornale Uffiziale del Regno e nelle Borse di commercio.
tolto: Il nuovo certificato sara' rilasciato sei mesi dopo la prima pubblicazione, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni.
tolto: Contemporaneamente al rilascio del nuovo certificato, sara' dichiarato l'annullamento del certificato precedente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1861-07-10;94~art31 · fonte del testo
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