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[1]Le iscrizioni nominative non sono soggette ad opposizione che nei casi seguenti:
[2]1.° In caso di perdita o smarrimento del certificato d'iscrizione;
[3]2.° In caso di controversia sul diritto a succedere;
[4]3.° In caso di fallimento o di cessione di beni.
Testo in vigore dal 24 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
