Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1861 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le traslazioni agli eredi, legatari ed altri aventi diritto nei casi di successione testamentaria o intestata, avranno luogo previo deposito in originale od in copia autentica del titolo legale a possedere. Nel caso di contestazione sul diritto a succedere, la traslazione non potra' aver luogo se non sia prodotta anche la decisione giudiziale e che essa sia passata in giudicato.

[2]Nei casi di cessione di beni o di fallimento si applicheranno le leggi in vigore sulla materia, e le traslazioni avranno luogo in conformita' delle ordinanze e delle sentenze dei giudici competenti.

[3]Anche nei casi di morte, di cessione di beni o di fallimento, la domanda di traslazione deve essere accompagnata dal certificato d'iscrizione, salvo che il giudice competente non abbia espressamente ordinato che la traslazione abbia luogo anche senza il detto deposito. In quest'ultimo caso per altro la traslazione non potra' eseguirsi se non dopo l'adempimento delle formalita' prescritte all'articolo 31 e dopo spirato il termine ivi stabilito.

Testo in vigore dal 24 luglio 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-10;94~art20 · fonte del testo

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