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Le merci introdotte nei porti italiani e spagnuoli con bastimenti dell'uno e dell'altro Stato potranno essere trattenute in deposito, avviate in transito o riesportate, secondo le norme generali fissate da ciascuno dei due paesi, senza che sieno sottoposte a diritto alcuno di deposito, di magazzinaggio, di verificazione, di sorveglianza od altri carichi della medesima natura, diversi o maggiori di quelli a cui saranno sottoposte le merci introdotte con bastimenti nazionali.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 9 maggio 2025
