Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 settembre 1870 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

Le merci introdotte nei porti italiani e spagnuoli con bastimenti dell'uno e dell'altro Stato potranno essere trattenute in deposito, avviate in transito o riesportate, secondo le norme generali fissate da ciascuno dei due paesi, senza che sieno sottoposte a diritto alcuno di deposito, di magazzinaggio, di verificazione, di sorveglianza od altri carichi della medesima natura, diversi o maggiori di quelli a cui saranno sottoposte le merci introdotte con bastimenti nazionali.

Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1870-09-15;5868~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari