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I bastimenti italiani che entreranno in zavorra o con carico nei porti di Spagna o delle sue Provincie ultramarine, o che ne usciranno, e reciprocamente i bastimenti spagnuoli che entreranno in zavorra o con carico nei porti italiani, o che ne usciranno, cosi' per mare come per fiumi o canali, qualunque sia il luogo di loro provenienza o destinazione, vi avranno trattamento perfettamente uguale a quello accordato ai bastimenti nazionali, e non potranno essere sottoposti, cosi' all'entrata come durante il loro soggiorno ed all'uscita, a diritti di faro, di tonnellaggio, di fanali, di pilotaggio, di segnali, di molo, di porto, di pedaggio, di quarantena, di spedizione, di ancoraggio, di rimorchio, di cataratta, di canali, di salvataggio, di deposito, di patente, di navigazione, ed infine a diritti e carichi, di qualsiasi natura e denominazione, ai quali puo' assoggettarsi un bastimento, percepiti e stabiliti in nome ed a profitto del Governo, di pubblici Funzionari, di Comuni o Stabilimenti qualsiansi, diversi o maggiori di quelli che sono attualmente o vengano in avvenire imposti ai bastimenti nazionali.

Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1870-09-15;5868~art2 · fonte del testo

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