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[1]Le Alte Parti contraenti convengono che non si potra' da alcuna di esse imporre al commercio ed alla navigazione dell'altra verun diritto nuovo o maggiore, ne' verun impedimento o restrizione qualsiasi che non sia in uguaglianza di condizioni e nell'istesso tempo e misura applicabile al commercio ed alla navigazione di tutte le altre Nazioni.
[2]Nessun favore, immunita' o privilegio potra' essere da una delle Parti accordato ai sudditi di un altro Stato qualsiasi, e nessuna agevolezza o riduzione di diritti, cosi' alla importazione come alla esportazione, potra' venire concessa al commercio ed alla navigazione di un altro Stato qualunque, senza che uguale vantaggio o riduzione sia immediatamente di pien diritto estesa ai sudditi, al commercio ed alla navigazione dell'altra Parte.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 9 maggio 2025
