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[1]Art. IV.

[2]Vi sara' reciprocamente piena e completa liberta' di commercio e di navigazione pei nazionali e per le navi delle Alte Parti contraenti nelle citta', porti, fiumi ed in qualsiasi luogo dei due Stati e loro possedimenti, nei quali si permetta gia', o possa in avvenire permettersi l'entrata ai sudditi o alle navi di qualsiasi altra nazione straniera.

[3]Gli italiani in Messico ed i Messicani in Italia potranno reciprocamente entrare, viaggiare, o dimorare con tutta liberta' in qualsiasi parte dei territori, o possedimenti rispettivi, e godranno a questo fine, tanto per le loro persone quanto pei loro beni, della stessa protezione e sicurezza che i nazionali.

[4]Potranno in tutta l'estensione dei due territori esercitare l'industria ed il commercio tanto all'ingrosso quanto al dettaglio; prendere in affitto, o possedere le case, i fondachi, gli stabilimenti, od i terreni, che loro fossero necessari; trasportare merci e denaro e ricevere consegnazioni cosi' dall'interno come dall'estero, pagando i diritti e le patenti stabilite dalle leggi vigenti pei nazionali.

[5]Saranno egualmente liberi nelle loro vendite e compre per stipulare e fissare il prezzo delle merci, degli effetti e degli oggetti di qualsiasi classe, tanto importati quanto nazionali, sia che li vendano all'interno, o che li destinino alla esportazione, pero' assoggettandosi alle leggi e regolamenti del paese.

[6]Potranno sbrigare ed amministrare i loro negozi personalmente, o farsi pei medesimi rappresentare, od assistere da persone debitamente autorizzate, sia nella compra o vendita dei loro beni, effetti o merci, sia nei manifesti di dogana, o nel caricamento, scarimento e spedizione delle loro navi. Per ultimo, non saranno sottoposti ad altri oneri, contribuzioni, diritti od imposte oltre quelle cui fossero sottoposti i nazionali.

[7]I cittadini di ciascuna delle due Alte Parti contraenti godranno nel territorio dell'altra gli stessi diritti che i nazionali per quanto concerne le patenti d'invenzione, di etichette, di marche di fabbrica e disegni. Per quanto concerne la proprieta' letteraria ed artistica, i cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti godranno reciprocamente nel territorio dell'altra del trattamento della nazione la piu' favorita.

Testo in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1891-08-31;543~art4 · fonte del testo

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