Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Art. IV.
[2]Vi sara' reciprocamente piena e completa liberta' di commercio e di navigazione pei nazionali e per le navi delle Alte Parti contraenti nelle citta', porti, fiumi ed in qualsiasi luogo dei due Stati e loro possedimenti, nei quali si permetta gia', o possa in avvenire permettersi l'entrata ai sudditi o alle navi di qualsiasi altra nazione straniera.
[3]Gli italiani in Messico ed i Messicani in Italia potranno reciprocamente entrare, viaggiare, o dimorare con tutta liberta' in qualsiasi parte dei territori, o possedimenti rispettivi, e godranno a questo fine, tanto per le loro persone quanto pei loro beni, della stessa protezione e sicurezza che i nazionali.
[4]Potranno in tutta l'estensione dei due territori esercitare l'industria ed il commercio tanto all'ingrosso quanto al dettaglio; prendere in affitto, o possedere le case, i fondachi, gli stabilimenti, od i terreni, che loro fossero necessari; trasportare merci e denaro e ricevere consegnazioni cosi' dall'interno come dall'estero, pagando i diritti e le patenti stabilite dalle leggi vigenti pei nazionali.
[5]Saranno egualmente liberi nelle loro vendite e compre per stipulare e fissare il prezzo delle merci, degli effetti e degli oggetti di qualsiasi classe, tanto importati quanto nazionali, sia che li vendano all'interno, o che li destinino alla esportazione, pero' assoggettandosi alle leggi e regolamenti del paese.
[6]Potranno sbrigare ed amministrare i loro negozi personalmente, o farsi pei medesimi rappresentare, od assistere da persone debitamente autorizzate, sia nella compra o vendita dei loro beni, effetti o merci, sia nei manifesti di dogana, o nel caricamento, scarimento e spedizione delle loro navi. Per ultimo, non saranno sottoposti ad altri oneri, contribuzioni, diritti od imposte oltre quelle cui fossero sottoposti i nazionali.
[7]I cittadini di ciascuna delle due Alte Parti contraenti godranno nel territorio dell'altra gli stessi diritti che i nazionali per quanto concerne le patenti d'invenzione, di etichette, di marche di fabbrica e disegni. Per quanto concerne la proprieta' letteraria ed artistica, i cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti godranno reciprocamente nel territorio dell'altra del trattamento della nazione la piu' favorita.
Testo in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025
