Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1891
Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025. 332 parole tolte, 16 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Art. III.
tolto: I prodotti e le manifatture italiane che s'importassero nella Repubblica messicana, ed i prodotti e le manifatture messicane che s'importassero in Italia pel consumo, magazzinaggio, riesportazione, o transito, saranno considerati della stessa maniera, e particolarmente non andranno soggetti a piu' alti diritti generali, municipali o locali, dei prodotti, delle manifatture e delle merci, di una terza nazione che sia piu' favorita a questo riguardo. Non si imporranno altri, ne' piu' alti diritti nel Regno d'Italia alla esportazione di qualsiasi merce per la Repubblica messicana o nella Repubblica messicana alla esportazione di qualsiasi merce pel Regno d'Italia, che quelli che s'impongano alla esportazione di eguali merci per un paese piu' favorito a questo riguardo.
tolto: Nessuna delle Parti contraenti stabilira' rispetto all'altra proibizione di importazione, esportazione, riesportazione, o transito, che non siano applicabili in eguali circostanze ad un terzo paese piu' favorito a questo riguardo. Cio' nondimeno la legislazione speciale di ciascuno dei due Stati non soffrira' modificazioni per quanto ha tratto ad articoli il cui transito potesse riuscir incomodo, od essere proibito, e le due Alte Parti contraenti si riservano il diritto di assoggettare ad autorizzazioni speciali il transito delle armi e munizioni da guerra.
tolto: Per quanto si riferisce a diritti locali, dogane, formalita' di senseria, modelli, o campioni introdotti da commessi viaggiatori e qualsiasi altra cosa si riferisca al commercio, i cittadini italiani in Messico ed i cittadini messicani in Italia godranno del trattamento della nazione piu' favorita.
tolto: Qualora si introducessero modificazioni nelle leggi messicane, tariffe, o regolamenti doganali, si concedera' ai cittadini italiani il tempo sufficiente perche' possano uniformarvisi.
tolto: Le autorita' messicane tratteranno inoltre equamente tutti quei casi che fossero dovuti alla incolpevole ignoranza di alcuna fra le modificazioni sopra citate.
tolto: Nessuna proibizione, o restrizione nella importazione, od esportazione, potra' introdursi nel commercio reciproco dei due paesi ammenoche' non fossero egualmente applicate a tutte le altre nazioni, o per motivi di salute pubblica, o per impedire la propagazione di epizoozie, la perdita di raccolti, o per motivi di guerra.aggiunto: Trattato di commercio e navigazione-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1891-08-31;543~art3 · fonte del testo
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