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[1]Art. III.
[2]I prodotti e le manifatture italiane che s'importassero nella Repubblica messicana, ed i prodotti e le manifatture messicane che s'importassero in Italia pel consumo, magazzinaggio, riesportazione, o transito, saranno considerati della stessa maniera, e particolarmente non andranno soggetti a piu' alti diritti generali, municipali o locali, dei prodotti, delle manifatture e delle merci, di una terza nazione che sia piu' favorita a questo riguardo. Non si imporranno altri, ne' piu' alti diritti nel Regno d'Italia alla esportazione di qualsiasi merce per la Repubblica messicana o nella Repubblica messicana alla esportazione di qualsiasi merce pel Regno d'Italia, che quelli che s'impongano alla esportazione di eguali merci per un paese piu' favorito a questo riguardo.
[3]Nessuna delle Parti contraenti stabilira' rispetto all'altra proibizione di importazione, esportazione, riesportazione, o transito, che non siano applicabili in eguali circostanze ad un terzo paese piu' favorito a questo riguardo. Cio' nondimeno la legislazione speciale di ciascuno dei due Stati non soffrira' modificazioni per quanto ha tratto ad articoli il cui transito potesse riuscir incomodo, od essere proibito, e le due Alte Parti contraenti si riservano il diritto di assoggettare ad autorizzazioni speciali il transito delle armi e munizioni da guerra.
[4]Per quanto si riferisce a diritti locali, dogane, formalita' di senseria, modelli, o campioni introdotti da commessi viaggiatori e qualsiasi altra cosa si riferisca al commercio, i cittadini italiani in Messico ed i cittadini messicani in Italia godranno del trattamento della nazione piu' favorita.
[5]Qualora si introducessero modificazioni nelle leggi messicane, tariffe, o regolamenti doganali, si concedera' ai cittadini italiani il tempo sufficiente perche' possano uniformarvisi.
[6]Le autorita' messicane tratteranno inoltre equamente tutti quei casi che fossero dovuti alla incolpevole ignoranza di alcuna fra le modificazioni sopra citate.
[7]Nessuna proibizione, o restrizione nella importazione, od esportazione, potra' introdursi nel commercio reciproco dei due paesi ammenoche' non fossero egualmente applicate a tutte le altre nazioni, o per motivi di salute pubblica, o per impedire la propagazione di epizoozie, la perdita di raccolti, o per motivi di guerra.
Testo in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025
