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[1]Art. XXVIII.
[2]Il presente trattato sara' ratificato e le ratifiche si scambieranno in Messico appena siansi compiute le formalita' prescritte dalle leggi costituzionali degli Stati contraenti.
[3]Avra' effetto dal giorno in cui si effettui detto scambio, si promulghera' entro i due mesi seguenti quella data, e durera' dieci anni contati dal giorno dello scambio delle ratifiche.
[4]Nel caso che nessuna delle due Parti contraenti annunzi, dodici mesi avanti che spiri detto periodo di dieci anni, la sua intenzione che cessi di aver forza il presente trattato, continuera' il medesimo in vigore per un altro anno da computarsi dal giorno in cui una delle Parti contraenti dia all'altra questa notizia.
[5]In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente trattato apponendovi i loro sigilli.
[6]Fatto in doppio originale nella citta' di Messico, il giorno sedici aprile mille ottocento novanta.
[7](L. S.) L. Petich. (L. S.) I. Mariscal.
Testo in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025
