Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1891
Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025. 125 parole tolte, 16 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Art. XXVII.
tolto: Le controversie che si suscitassero circa alla interpretazione ed alla esecuzione del presente trattato, o sopra le conseguenze di alcuna violazione dello stesso, si sommetteranno, esauriti che siano i mezzi di accordo diretto ed amichevole, alla decisione di commissioni di arbitraggio ed il risultato di tale arbitraggio sara' obbligatorio per ambo i Governi.
tolto: I membri di queste commissioni saranno nominati di comune consenso dai due Governi, o non verificandosi l'accordo ciascuna delle Parti nominera' un arbitro, o un numero eguali di arbitri, e gli arbitri cosi' nominati ne nomineranno un terzo pel caso di discordia.
tolto: Le Parti contraenti sceglieranno in ciascun caso la procedura dell'arbitraggio, e, non riuscendo ad intendersi al riguardo, la commissione d'arbitraggio, avra' facolta' di determinare innanzi tutto tale procedura.aggiunto: Trattato di commercio e navigazione-art. 27 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1891-08-31;543~art27 · fonte del testo
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