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[1]Art. XXVII.
[2]Le controversie che si suscitassero circa alla interpretazione ed alla esecuzione del presente trattato, o sopra le conseguenze di alcuna violazione dello stesso, si sommetteranno, esauriti che siano i mezzi di accordo diretto ed amichevole, alla decisione di commissioni di arbitraggio ed il risultato di tale arbitraggio sara' obbligatorio per ambo i Governi.
[3]I membri di queste commissioni saranno nominati di comune consenso dai due Governi, o non verificandosi l'accordo ciascuna delle Parti nominera' un arbitro, o un numero eguali di arbitri, e gli arbitri cosi' nominati ne nomineranno un terzo pel caso di discordia.
[4]Le Parti contraenti sceglieranno in ciascun caso la procedura dell'arbitraggio, e, non riuscendo ad intendersi al riguardo, la commissione d'arbitraggio, avra' facolta' di determinare innanzi tutto tale procedura.
Testo in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025
