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[1]Art. XXVI.
[2]Le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle possessioni o colonie d'Italia all'estero, a nome delle quali sia notificata a questo effetto l'adesione al medesimo dal rappresentante d'Italia in Messico al Ministro degli Affari Esteri della Repubblica messicana, finche' duri il trattato.
Testo in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025
