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[1]Art. II.
[2]Le Parti Contraenti convengono che, in quanto al riferisce a commercio e navigazione, ogni e qualsiasi privilegio, favore, o immunita', che una delle Parti contraenti avesse gia' concesso, o concedesse in avvenire a sudditi, o cittadini di qualsiasi altro Stato, si estendera' immediatamente ed incondizionatamente ai cittadini dell'altra Parte contraente, essendo loro intenzione che i loro commerci e la loro marina siano sotto ogni rispetto trattati dall'altra Potenza sulla base della nazione piu' favorita.
Testo in vigore dal 19 settembre 1891 al 9 maggio 2025
