Art. 9
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Quando una nave di uno degli Stati contraenti venisse a naufragare, investire o soffrire avarie sulle coste od in altro qualsiasi luogo di giurisdizione dell'altro, sara' ad essa accordata dalle Autorita' locali ogni assistenza, e la stessa protezione che sarebbe prestata ai cittadini del Paese ove l'infortunio ebbe luogo, e cio' tanto a riguardo alle persone, come a riguardo alla nave, effetti e merci; si permettera', se fosse necessario, lo sbarco dei detti effetti e merci con le precauzioni che si credano convenienti per parte dei rispettivi Governi onde evitare frodi, senza esigere nessuna imposta o contribuzione per lo scaricamento o trasbordo ad un altro bastimento, in caso che il primo non potesse piu' essere reso atto alla navigazione, a meno che le mercanzie ed effetti sbarcati siano destinati al commercio interno.
Testo in vigore dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025
