Art. 7
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[1]Tutti gli oggetti di commercio, siano prodotti naturali o dell'industria di uno dei due Stati contraenti, oppure di qualunque altro Paese, la di cui importazione, in bastimenti di altre Nazioni, e' permessa dalle Leggi nei porti dell'uno o dell'altro Stato contraente, potranno essere egualmente e reciprocamente importati in bastimenti italiani o messicani, senza pagare altri maggiori diritti di quelli che sono pagati o pagheranno in avvenire in bastimenti della Nazione la piu' favorita; e cio' indistintamente a tutti gli oggetti di commercio provenienti direttamente dai porti degli Stati contraenti, o dai porti di qualsiasi altro Paese.
[2]Si osservera' fra gli Stati contraenti la stessa parita' e reciprocita' di trattamento della Nazione la piu' favorita, nelle esportazioni, reesportazioni e transito di tutti gli oggetti di commercio, senza distinzione di origine o destinazione.
[3]S'intende pero' non comprendersi nel presente articolo quei favori o privilegi, che in fatto di commercio o di navigazione sono stati o saranno in avvenire accordati da uno dei due Stati contraenti ad altri Stati, in virtu' di compensi o concessioni speciali.
Testo in vigore dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025
