Art. 5
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In tutto cio' che riguarda la polizia dei porti, al caricamento e scaricamento dei bastimenti, alla sicurezza e custodia delle merci ed effetti di commercio od altro, i cittadini degli Stati contraenti andranno reciprocamente soggetti alle Leggi e Regolamenti locali dei territori rispettivi.
Testo in vigore dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025
