Art. 4
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Saranno considerati e trattati reciprocamente come bastimenti italiani o messicani, quelli che sono riconosciuti come tali nei rispettivi Paesi, conformemente alle Leggi e Regolamenti vigenti, e che navighino colla rispettiva bandiera e che siano muniti dei documenti prescritti dalla legislazione dello Stato a cui appartengono, comprovante la loro nazionalita' e qualita' di bastimenti mercantili.
Testo in vigore dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025
