Art. 26
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[1]Il presente Trattato sara' ratificato in base alla Costituzione di ognuno dei due Paesi, e le ratifiche saranno scambiate nella citta' di Messico nel termine di un anno, o prima se sara' possibile.
[2]In fede di che i Plenipotenziari firmano il presente Trattato e vi appongono i loro sigilli rispettivi.
[3]Fatto nella citta' di Messico, in due originali, il giorno quattordici di dicembre dell'anno mille ottocento settanta.
[4](L. S.) Carlo Cattaneo. (L. S.) Sebastiano Lerdo de Tejada.
[5]Noi, avendo veduto ed esaminato il qui sovrascritto Trattato, ed approvandolo in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettato, ratificato e confermato, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarlo e di farlo inviolabilmente osservare.
[6]In fede di che, Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti Lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.
[7]Dato a Roma addi' primo del mese di marzo, l'anno del Signore mille ottocento settantaquattro, vigesimosesto del Nostro Regno.
[8]VITTORIO EMANUELE
[9]Per parte di Sua Maesta' il Re Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri VISCONTI-VENOSTA.
Testo in vigore dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025
