Art. 2
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[1]Vi sara' reciproca liberta' di commercio e navigazione fra i due Stati contraenti. I cittadini dei due Paesi potranno arrivare liberamente e con sicurezza, coi loro bastimenti e carichi, in tutti i luoghi, porti o fiumi dei territori e possessioni dell'altro, dove attualmente e' permesso o si permettera' in avvenire di entrare ai cittadini delle altre Nazioni; similmente vi potranno risiedere e stabilirvisi, occupare, affittare case, magazzini od altri locali per il loro commercio, e godere degli stessi diritti, liberta' ed esenzioni di cui godono e godranno in avvenire i cittadini della Nazione la piu' favorita, assoggettandosi alle Leggi e Regolamenti vigenti nei rispettivi Paesi.
[2]Tuttavia la navigazione di scalo e cabotaggio rimane esclusivamente riservata nei due Paesi ai bastimenti nazionali; ma questa eccezione non sara' di ostacolo acche' i bastimenti di ciascuno dei due Stati contraenti possano sbarcare una porzione di carico in diversi porti, oppure ricevere un carico in diversi porti dell'altro, secondo che e' permesso o sara' permesso in avvenire dalle Leggi rispettive dei medesimi Stati.
[3]Per maggiore chiarezza si stabilisce che la liberta' di approdare, scaricare e levare carichi si riferisce ai bastimenti che abbiano una provenienza o destinazione diretta da uno dei due Stati contraenti, oppure da Stati esteri, e che inoltre saranno considerati porti italiani o messicani quelli ove attualmente e' permesso o sara' permesso in avvenire dal rispettivo Governo il commercio d'importazione e di esportazione.
Testo in vigore dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025
