Art. 16
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Similmente convengono gli Stati contraenti di ammettere mutuamente Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli od Agenti consolari nei porti e luoghi di commercio per ove sieno nominati; dovendo essi presentare le patenti od atti di loro nomina nella forma consueta, ed ottenere previamente il loro exequatur per poter entrare nell'esercizio delle loro funzioni. Tuttavia gli Stati contraenti si riservano la facolta' di non ammetterli nei punti che ciascuno di essi credesse di eccettuare, sempreche' questa eccezione si estenda agli Agenti consolari delle altre Nazioni.
Testo in vigore dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025
