Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
In ciascuno degli Stati contraenti, i cittadini dell'altro saranno esenti dalla obbligazione di disimpegnare uffici giudiziali od altri uffici pubblici, nonche' dal servizio militare forzoso nell'esercito e nella marina, nella milizia e nella guardia nazionale, senza essere obbligati a pagare qualsiasi contribuzione in denaro o in natura, imposta in compenso del servizio personale.
Testo in vigore dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025
