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In ciascuno degli Stati contraenti, i cittadini dell'altro saranno esenti dalla obbligazione di disimpegnare uffici giudiziali od altri uffici pubblici, nonche' dal servizio militare forzoso nell'esercito e nella marina, nella milizia e nella guardia nazionale, senza essere obbligati a pagare qualsiasi contribuzione in denaro o in natura, imposta in compenso del servizio personale.

Testo in vigore dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1874-08-30;2066~art14 · fonte del testo

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