Art. 12
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[1]Per ragione del commercio, industria o professione che esercitino, e dei beni che possedano, i cittadini di ciascuno dei due Stati contraenti, nei porti, citta' o qualsiasi altro luogo sul territorio dell'altro, non andranno soggetti ad alcune altre imposte, contribuzioni o pesi, che a quelli che vadano soggetti i nazionali.
[2]Similmente non potranno essere occupati o detenuti i loro bastimenti, equipaggi, mercanzie od altre proprieta' ed effetti, per qualunque spedizione militare, ne' per il servizio dello Stato od altro uso di servizio pubblico qualsiasi, senza una corrispondente indennita'.
Testo in vigore dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025
