Art. 11
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I cittadini di ciascuno degli Stati contraenti, residenti o di passaggio sul territorio dell'altro, godranno nelle loro persone, nei loro beni e nell'esercizio della loro professione od industria, come pure nella loro religione, delle medesime garanzie e diritti concessi, o che in seguito si concedessero ai cittadini della Nazione la piu' favorita. Avranno similmente libero e facile accesso ai Tribunali di giustizia per far valere e difendere i loro legittimi diritti ed interessi, e generalmente in tutto cio' che si riferisce all'amministrazione della giustizia, avranno gli stessi diritti ed obbligazioni dei cittadini del Paese in cui risiedono.
Testo in vigore dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025
