Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

I cittadini di ciascuno degli Stati contraenti, residenti o di passaggio sul territorio dell'altro, godranno nelle loro persone, nei loro beni e nell'esercizio della loro professione od industria, come pure nella loro religione, delle medesime garanzie e diritti concessi, o che in seguito si concedessero ai cittadini della Nazione la piu' favorita. Avranno similmente libero e facile accesso ai Tribunali di giustizia per far valere e difendere i loro legittimi diritti ed interessi, e generalmente in tutto cio' che si riferisce all'amministrazione della giustizia, avranno gli stessi diritti ed obbligazioni dei cittadini del Paese in cui risiedono.

Testo in vigore dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1874-08-30;2066~art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari