Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Le navi, mercanzie ed effetti appartenenti ai cittadini di uno degli Stati contraenti, che fossero stati predati dai pirati, sia nei limiti della giurisdizione del medesimo Stato, o nelle acque territoriali di altra Nazione, od in alto mare, e fossero condotti o trovati nei porti, fiumi, spiaggie o territori dell'altro Stato, saranno consegnati ai loro proprietari, mediante il rimborso delle spese occorse per il ricupero, quando abbiano comprovato debitamente i loro diritti nanti i Tribunali competenti; ben inteso pero' che la reclamazione dovra' essere presentata entro il termine di un anno, a datare dalla cattura di dette navi o merci, dagli interessati o dai loro procuratori, o dagli Agenti dei rispettivi Governi.
Testo in vigore dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025
