Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

Le navi, mercanzie ed effetti appartenenti ai cittadini di uno degli Stati contraenti, che fossero stati predati dai pirati, sia nei limiti della giurisdizione del medesimo Stato, o nelle acque territoriali di altra Nazione, od in alto mare, e fossero condotti o trovati nei porti, fiumi, spiaggie o territori dell'altro Stato, saranno consegnati ai loro proprietari, mediante il rimborso delle spese occorse per il ricupero, quando abbiano comprovato debitamente i loro diritti nanti i Tribunali competenti; ben inteso pero' che la reclamazione dovra' essere presentata entro il termine di un anno, a datare dalla cattura di dette navi o merci, dagli interessati o dai loro procuratori, o dagli Agenti dei rispettivi Governi.

Testo in vigore dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1874-08-30;2066~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari