Art. 7
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[1]I cittadini delle due Parti contraenti potranno egualmente esercitare nei porti dei due paesi il commercio di scalo e di cabotaggio, non pagando in ciascun porto diritti maggiori di quelli che pagano i bastimenti nazionali in circostanze simili.
[2]I bastimenti mercantili di ciascuna delle Parti contraenti non andranno neppure in questi casi soggetti a diritti maggiori o diversi nei porti dell'altra di quelli che si pagano dai nazionali per tonnellaggio, porto, faro, pilotaggio, quarantena o altro di qualsiasi sorta o denominazione, percepiti a nome od a benefizio del Governo, dei pubblici funzionari, dei comuni, delle corporazioni o di qualunque altro stabilimento.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1876 al 9 maggio 2025
