Art. 1
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1876
Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 1876 al 9 maggio 2025. 350 parole tolte, 12 parole aggiunte in 19 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE II
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA
tolto: A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.
tolto: UnTrattato di commercio e di navigazione essendo stato conchiuso tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Honduras, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritto a Guatimala addi' trentuno di dicembre dell'anno milleottocentosessantotto;
tolto: Trattato del tenore seguente:
tolto: Trattato di commercio e navigazione tra l'Italia e l'Honduras.
tolto: Essendosi gia' da molto tempo stabilite relazioni commerciali tra i dominii di S. M. il Re d'Italia e la Repubblica di Honduras si e' creduto conveniente, per maggiormente assicurare e promuovere tali relazioni, il raffermarle per mezzo di un trattato di commercio e navigazione.
tolto: A quest'oggetto
tolto: S. M. il Re d'Italia
tolto: Ha nominato suo plenipotenziario il signor Giuseppe Anfora duca di Licignano, uffiziale dell'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, console generale, incaricato d'affari di S. M. presso le Repubbliche del Centro-America, e
tolto: Il Presidente di Honduras
tolto: Il signor Don Massimo Soto, ministro residente di quella Repubblica presso la Repubblica di Guatimala;
tolto: I quali dopo il cambio dei rispettivi pieni poteri, di essi trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:
tolto: Art. 1.
tolto: Vi sara' fra territori e possedimenti delle due alte Parti contraenti completa ed intera liberta' di commercio e di navigazione.
tolto: I cittadini italiani nella Repubblica di Honduras e i cittadini honduregni negli Stati di S. M. il Re d'Italia potranno approdare liberamente e con tutta sicurezza coi loro bastimenti e carichi in tutti quei punti, porti, fiumi d'Italia e di Honduras ai quali sia attualmente o possa essere in avvenire permesso di approdare ai nazionali, entrare nei medesimi, rimanere e risiedere in qualsiasi punto dei detti territori.
tolto: Essi godranno rispettivamente negli Stati e possedimenti dell'altra parte degli stessi diritti, privilegi, liberta', favori, immunita' ed esenzioni pel loro commercio e navigazione di cui godono e godranno i nazionali, senza dover pagare alcuna maggior tassa o imposta che quelle pagate dai medesimi, ed assoggettandosi alle leggi ed ai regolamenti in vigore.
tolto: Le navi da guerra delle due potenze saranno trattate nei porti rispettivi come quelle delle nazioni piu' favorite.aggiunto: Trattato-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1875-12-26;2893~art1 · fonte del testo
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