Art. 2
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[1]I cittadini di ciascuna delle due Parti contraenti potranno viaggiare e dimorare liberamente nei rispettivi territori, esercitare il commercio tanto all'ingrosso come al minuto, prendere in affitto ed occupare case, magazzini e botteghe siccome potra' loro convenire, effettuare trasporti di merci e denaro, ricevere consegnazioni tanto dall'interno che dall'estero pagando i soli diritti stabiliti dalle leggi in vigore per i nazionali, vendere o comprare direttamente o per intermedia persona a loro scelta e fissare i prezzi dei beni, effetti, mercanzie ed altri oggetti di qualunque specie, tanto se importati, quanto se nazionali, sia che li vendano all'interno o li esportino, conformandosi sempre alle leggi ed ai regolamenti del paese; curare e fare i loro affari da se', presentare alle dogane le loro proprie dichiarazioni o farsi sostituire da qualunque persona essi giudichino opportuno, senza essere sottoposti ad altri gravami, contribuzioni o imposte che a quelle che pesano sopra i nazionali.
[2]Essi avranno egualmente il diritto di disimpegnare ogni qualsiasi incarico che venisse loro affidato dai propri concittadini, da stranieri o da nazionali in qualita' di procuratori, fattori, commessi, agenti consegnatari o interpreti.
[3]Infine essi non pagheranno in ragione del loro commercio o industria nei porti, nelle citta' o in qualsiasi luogo dei due Stati, ove essi siano definitivamente o temporariamente stabiliti, se non i medesimi diritti, tasse o imposizioni che saranno a carico dei nazionali; ed i privilegi, immunita' o altri favori accordati in materia di commercio e d'industria ai cittadini di uno degli Stati verranno egualmente accordati a quelli dell'altro Stato.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1876 al 9 maggio 2025
