Art. 19
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[1]I cittadini dell'una o dell'altra parte avranno libero accesso ai tribunali di giustizia per far valere o difendere i loro diritti, senz'altre condizioni, restrizioni o tasse all'infuori di quelle imposte ai nazionali. Saranno quindi dispensati dal dar cauzione.
[2]Avranno inoltre la facolta' di eleggere liberamente i loro difensori ed agenti al pari dei nazionali, e di assistere alle udienze, dibattimenti e sentenze dei tribunali nelle cause nelle quali fossero interessati, come pure di assistere alle informazioni, esami e deposizioni di testimoni che possono aver luogo in occasione dei giudizi medesimi, sempreche' le leggi dei rispettivi paesi permettano la pubblicita' di tali atti.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1876 al 9 maggio 2025
