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[1]VITTORIO EMANUELE II

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

[5]Un Trattato di commercio e di navigazione essendo stato conchiuso tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Honduras, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritto a Guatimala addi' trentuno di dicembre dell'anno milleottocentosessantotto;

[6]Trattato del tenore seguente:

[7]Trattato di commercio e navigazione tra l'Italia e l'Honduras.

[8]Essendosi gia' da molto tempo stabilite relazioni commerciali tra i dominii di S. M. il Re d'Italia e la Repubblica di Honduras si e' creduto conveniente, per maggiormente assicurare e promuovere tali relazioni, il raffermarle per mezzo di un trattato di commercio e navigazione.

[9]A quest'oggetto

[10]S. M. il Re d'Italia

[11]Ha nominato suo plenipotenziario il signor Giuseppe Anfora duca di Licignano, uffiziale dell'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, console generale, incaricato d'affari di S. M. presso le Repubbliche del Centro-America, e

[12]Il Presidente di Honduras

[13]Il signor Don Massimo Soto, ministro residente di quella Repubblica presso la Repubblica di Guatimala;

[14]I quali dopo il cambio dei rispettivi pieni poteri, di essi trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

[15]Art. 1.

[16]Vi sara' fra territori e possedimenti delle due alte Parti contraenti completa ed intera liberta' di commercio e di navigazione.

[17]I cittadini italiani nella Repubblica di Honduras e i cittadini honduregni negli Stati di S. M. il Re d'Italia potranno approdare liberamente e con tutta sicurezza coi loro bastimenti e carichi in tutti quei punti, porti, fiumi d'Italia e di Honduras ai quali sia attualmente o possa essere in avvenire permesso di approdare ai nazionali, entrare nei medesimi, rimanere e risiedere in qualsiasi punto dei detti territori.

[18]Essi godranno rispettivamente negli Stati e possedimenti dell'altra parte degli stessi diritti, privilegi, liberta', favori, immunita' ed esenzioni pel loro commercio e navigazione di cui godono e godranno i nazionali, senza dover pagare alcuna maggior tassa o imposta che quelle pagate dai medesimi, ed assoggettandosi alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

[19]Le navi da guerra delle due potenze saranno trattate nei porti rispettivi come quelle delle nazioni piu' favorite.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1876 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1875-12-26;2893~art1 · fonte del testo

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