Art. 33 (Convenzione)
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[1]Art. 33.
[2]La sovvenzione dovuta dal Governo alla Societa' pel servizio contemplato nella presente Convenzione sara' di annue lire settecentosettantacinquemila (L. 775,000) pagabili per dodicesimi posticipati fino alla scadenza del contratto determinata dall'art. 37
Testo in vigore dal 17 luglio 1888 al 9 maggio 2025
