Art. 35 (Convenzione)
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1888 al 9 maggio 2025. 63 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Art. 35.
tolto: Tutte le difficolta', a cui potesse dar luogo la esecuzione o la interpretazione delle clausole del contratto, saranno giudicate dai tribunali ordinari, a meno che non trattisi di questioni di competenza della Marina, nel qual caso sara' arbitro fra le parti il Consiglio superiore di marina, e meno in quelle questioni commesse al Consiglio di arbitri, stabilito dall'art. 25 della presenteaggiunto: Convenzione-art. 35 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-06-30;5487~convenzione-art35 · fonte del testo
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