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((Il Governo del Re tre mesi innanzi della scadenza di cui all'articolo 37 modificato come sopra domandera' al Parlamento autorizzazione, qualora ne sia il caso, di avvalersi delle facolta' concessegli dal medesimo articolo 37 della Convenzione)).
Testo in vigore dal 17 luglio 1888 al 9 maggio 2025
