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Il Governo del Re, tre mesi innanzi della scadenza di cui all'art. 37 modificato come sopra, domandera' al Parlamento autorizzazione, qualora ne sia il caso, di avvalersi delle facolta' concessegli, dal medesimo art. 37 della convenzione.
Testo in vigore dal 30 giugno 1888 al 17 luglio 1888
