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[1]((L'art. 37 della medesima Convenzione e' cosi modificato:
[2]La presente Convenzione andra' in vigore il 1° febbraio 1888 ed avra' la durata di 18 mesi, cioe' a tutto luglio Non intervenendo disdette, sei mesi prima della scadenza, da parte del Governo sara' continuativa per un altro anno cioe' a tutto luglio Parimenti, non avvenendo disdetta pel 31 luglio 1890, dovra' continuare a tutto dicembre La Convenzione non sara' obbligatoria pel Governo se non dopo l'approvazione per legge)).
Testo in vigore dal 17 luglio 1888 al 9 maggio 2025
