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[1]L'art. 37 della medesima Convenzione e' cosi' modificato:
[2]«La presente Convenzione andra' in vigore il 1 febbraio 1888 ed avra' la durata di 18 mesi cioe' a tutto luglio 1889.
[3]Non intervenendo disdette sei mesi prima della scadenza da parte del Governo, sara' continuativa per un anno, cioe' a tutto luglio 1890. Parimenti, non avvenendo disdetta pel 31 luglio 1890, dovra' continuare a tutto dicembre 1891.
[4]La Convenzione non sara' obbligatoria pel Governo se non dopo l'approvazione per legge».
Testo in vigore dal 30 giugno 1888 al 17 luglio 1888
