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Insorgendo qualche difficolta' nell'esecuzione del disposto del presente Capitolato, il concessionario dovra' rivolgersi direttamente al Ministero dei Lavori Pubblici, cui spettera' di decidere in proposito. In caso di discrepanza fra il Ministero ed il concessionario, le contestazioni verranno definite da arbitri nominati dalle parti; ed in caso di disaccordo fra essi, da un terzo arbitro delegato dal Tribunale di commercio della Capitale dello Stato.
Testo in vigore dal 31 luglio 1868 al 16 dicembre 2009
