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Previo accordo colla Societa' dell'Alta Italia e con ogni altro avente diritto, e previa l'approvazione del Ministero, saranno dal concessionario stabiliti gli orari delle corse in modo da evitare gli incontri nella traversata della ferrovia di Susa, e da soddisfare ai bisogni delle localita' a percorrere, regolando a tale scopo convenientemente la velocita' delle corse.
Testo in vigore dal 31 luglio 1868 al 16 dicembre 2009
