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Verificandosi sospensione od abbandono della navigazione per qualunque causa che non sia relativa ai casi di guerra od alla riduzione per misure quarantenarie, di cui ai seguenti articoli, il Governo potra' far continuare il servizio da altra Impresa a spese e rischio della Societa', dopo avere, con semplice lettera stragiudiciale, eccitato il concessionario ad eseguire il servizio. Tale invito avra' efficacia di fermale e legale costituzione in mora, salvo al Governo di richiedere la risoluzione del contratto, che potra' per questo solo motivo essere pronunziata dal Tribunale competente.
Testo in vigore dal 7 agosto 1888 al 9 maggio 2025
